Ai docenti della classe II B secondaria Tropea
Al referente Covid
Al responsabile di plesso
Al DSGA
Alle famiglie
Visti gli atti d’ufficio, nelle more che entrino in vigore le nuove disposizioni sulla vilanza, si dispone la seguente attività didattica:
in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
per gli studenti non ancora vaccinati, ovvero che hanno concluso il ciclo vaccinale
primario da più di 120 giorni, ovvero che sono guariti da più di 120 giorni o,
infine, non hanno avuto la somministrazione della dose di richiamo è prevista la
didattica digitale integrata per una durata di 10 giorni. Ai medesimi studenti viene
applicata la quarantena di dieci giorni con test finale (molecolare o antigenico)
con risultato negativo; o per gli studenti che hanno terminato il ciclo vaccinale
primario o che siano guariti da meno di 120 giorni ovvero per gli studenti ai quali
sia stata somministrata la dose di richiamo le attività proseguono in presenza con
l’auto sorveglianza e l’uso di mascherine FFP2 per almeno 10 giorni.
N.B.: La circolare 11 del Ministero Istruzione e della Salute precisa che alla luce
della normativa, per poter frequentare in presenza, i requisiti vaccinali richiesti
devono essere dimostrati dall’alunno. In questo senso, il Ministero ritiene che, in
base al contenuto del D.L.1/2022, la scuola sia autorizzata a prendere conoscenza
dello stato vaccinale degli studenti nello specifico caso.
SI COMUNICA
– la seguente misura sanitaria: autosorveglianza
SI PRECISA
– quanto di séguito enucleato:
A. Gestione degli alunni e del personale
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei
casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del
primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021- DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
A tale riguardo preme precisare tanto per il personale quanto per gli alunni in cosa consista
la previsione della nota del Ministero della Salute prot. 60136 del 30 dicembre 2021
Quarantena e sue modalità alternative
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e.
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il
ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della
quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine
del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che
abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha
durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o
antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:
– abbiano ricevuto la dose booster, oppure – abbiano completato il ciclo vaccinale
primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2
nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione
dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici,
al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al Covid 19.
Tale regime delle quarantene diversificate sulla base dell’iter vaccinale sarà verificato dal
collaboratore scolastico, dal coordinatore di classe, dal responsabile di plesso tramite
AppVerifica19 aggiornata (il referente Covid attenderà alla restituzione delle deleghe firmate da
trasmettere all’indirizzo mail segnalazioni.covid@istitutocomprensivotropea.edu.it ) ogni qual
volta sia necessario per l’attivazione della misura sanitaria e della modalità di erogazione
didattica prevista (contatto stretto con positivo).
Le assenze per quarantena che si potrebbero determinare saranno registrate dal personale di
Segreteria mediante gli opportuni codici SIDI di cui alla nota MIUR n. 17 del 10 gennaio 2022.
B. Raccomandazioni della ASP di Vibo Valentia
Si evidenzia che ai soggetti in sorveglianza è richiesto in modo responsabile, di limitare le
frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad. esempio attività sportive in gruppo,
frequentazioni di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa
il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari
mascherina.
Si porta inoltre, a conoscenza, alle famiglie interessate che, se qualche alunno, durante questo
periodo di auto-sorveglianza, dovesse presentare dei sintomi riconducibili al covid19, lo si
sottoporrà al pediatra che provvederà a prescrivere l’effettuazione di un tampone gratuito. A tale
proposito, si rammenta che è disponibile la funzionalità della ricetta dematerializzata che
consente ai medici MMG e PLS di effettuare la prescrizione per i tamponi in oggetto con il
codice: 983790294 – ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO RICONOSCIUTO UE PER COVID19 A STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO SU PRESCRIZIONE PLS O
MMG (A CARICO SSN)
Sul portale del Sistema TS sono pubblicate le modalità operative:
Sistema Tessera Sanitaria – Covid-19 (finanze.it)
C. Delega di funzioni
Tali disposizioni integrano la nota dello scrivente prot. 611 n. del 18 gennaio in tema
di deleghe ai controlli dei requisiti di accesso alla didattica in presenza, e nei confronti
degli alunni e del personale, sulla base della sopravvenuta FAQ del Garante della privacy che
impone una rimodulazione dell’esistente:
Le scuole secondarie di I e II grado e gli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP),
nell’ipotesi in cui in una classe si siano verificati due casi positivi, in qualità di titolari del
trattamento, possono trattare i dati presenti nella documentazione fornita dagli alunni per
dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in presenza dell’attività didattica
(conclusione del ciclo vaccinale primario e guarigione da meno di centoventi giorni,
effettuazione della dose di richiamo) assicurando che le verifiche dei suddetti requisiti siano
effettuate quotidianamente:
– per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscano
della didattica in presenza;
– esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi,
con esclusione di ogni altra finalità;
– secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati;
– senza acquisizione preventiva della relativa documentazione (certificato vaccinale o di
guarigione, green pass) che deve essere esclusivamente esibita dall’alunno all’atto del
controllo;
– nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l’App di verifica C-19
(modalità rafforzata)…
Pertanto, l’Istituzione scolastica, per il tramite dei collaboratori scolastici, coordinatori di classe,
responsabili di plesso si limiterà a visionare, senza acquisire, la documentazione fornita dagli
alunni per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti d’accesso alla didattica in presenza.
Seguirà determinazione ufficiale
3 Febbraio, 2022
Pubblicato in: NEWS